1. Gli articoli da 1 a 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.
2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre